Art. 2

In vigore dal 21 ott 1998
1. Qualora i titolari di concessioni turisticoricreative consentano l'accesso gratuito all'arenile, nel caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l'area in concessione, ovvero offrano gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure indicate nella allegata "tabella C". 2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale. 3. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione dei beni oggetto della concessione è condotto dalla capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto accertamento, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite la decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2. 4. Per le rinnovazioni delle concessioni ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate fino al 4 ottobre 1993, la misura del canone di cui all'allegata tabella A è ridotta del venti per cento. 5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell'allegata tabella A per le annualità da stabilirsi con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all'entità dell'investimento. 6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale. 7. Per le concessioni per fini di beneficienza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale. 8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.
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