Art. 1
In vigore dal 21 ott 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
Considerata la necessità di individuare i criteri direttivi per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime aventi, in particolare, finalità turisticoricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400;
Considerata l'opportunità della determinazione di uniformi criteri di individuazione dei requisiti per la classificazione delle aree aventi alta, normale e minore valenza turistica;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa favorevolmente nella seduta del 2 agosto 1994;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 183/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del giorno 19 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della citata legge n. 400/1988;
Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 03979 in data 3 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. I canoni annui per le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, per finalità turisticoricreative sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) il territorio costiero nazionale è suddiviso, sulla base dell'alta, normale e minore valenza turistica, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";
b) la "categoria D" è costituita dalle pertinenze demaniali marittime così come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b), si applicano canoni differenziati a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione e di pertinenze demaniali marittime, nelle misure indicate nella allegata "tabella A";
d) i canoni annui unitari relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, nelle misure indicate nella allegata "tabella B";
e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa e simili per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall' del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, si applica il canone annuo di Lit. 400 al metro quadrato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-05;342#art-1