Parte IV
Art. 30
APERTURA ALL'ESERCIZIO
In vigore dal 8 dic 1998
1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario richiede all'autorità concedente, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai fini dell'apertura al pubblico esercizio per il trasporto di persone.
2. Alla domanda è allegata una dichiarazione del direttore dei lavori, nella quale egli attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità del progetto approvato, precisando le eventuali giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e che, inoltre, è stato favorevolmente effettuato il preliminare periodo di funzionamento.
3. Il concessionario effettua presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, sul capitolo di bilancio 3563, capo XV, il versamento della somma stabilita, salvo conguaglio, dalla direzione generale della M.C.T.C. a copertura delle spese per il personale incaricato dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
4. La commissione incaricata dell'espletamento delle verifiche e prove funzionali procede a redigere il processo verbale dei risultati ottenuti e comunica all'ufficio periferico MCTC competente per territorio le proprie conclusioni in merito alla possibilità di aprire l'impianto al pubblico esercizio; le conclusioni, se favorevoli, possono essere subordinate all'osservanza di determinate prescrizioni riguardanti l'impianto o l'esercizio.
5. L'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è subordinata al favorevole esito di un periodo di pre-esercizio, che può comprendere anche il periodo di funzionamento di cui al precedente comma 2, da effettuare anche prima delle verifiche e prove funzionali, con il personale da adibire al servizio dell'impianto e con l'eventuale assistenza delle imprese fornitrici delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche. La durata di tale periodo viene stabilita dalla commissione incaricata dell'espletamento delle verifiche e prove funzionali in relazione alla tipologia dell'impianto.
6. Tenuto conto delle conclusioni delle verifiche e prove funzionali e del favorevole periodo di pre-esercizio, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. rilascia ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il nulla osta per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, trasmettendolo al competente ufficio regionale, il quale può autorizzare tale apertura dandone contemporanea comunicazione al suddetto ufficio MCTC.
7. Se l'impianto viene realizzato con il contributo finanziario dello Stato, delle regioni, o di altri enti locali territoriali, trascorso un anno dall'apertura all'esercizio, viene effettuato il generale e definitivo collaudo dell'impianto stesso. La commissione di collaudo è composta dai rappresentanti della D.G. M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali interessati.
Storico versioni
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