Parte V

Art. 35

PREVENZIONE INFORTUNI

In vigore dal 8 dic 1998
1. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro del personale addetto all'esercizio, se non disposto diversamente dal presente regolamento generale o dai singoli regolamenti di esercizio (emanati ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753), si applicano le disposizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1972, n. 94. 2. Le verifiche ed i controlli prescritti per l'accertamento, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro durante l'esercizio, dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature, sono affidati all'ufficio periferico MCTC competente per territorio.
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