Parte V

Art. 33

MODALITÀ DI ESERCIZIO

In vigore dal 8 dic 1998
1. L'esercizio si svolge secondo l'orario predisposto e con l'applicazione delle tariffe approvate. Il trasporto del pubblico nelle ore notturne è ammesso soltanto se il direttore di esercizio dimostra la sufficienza dell'impianto di illuminazione dei veicoli e della linea soprattutto nei riguardi della facilità delle operazioni eventuali di recupero dei viaggiatori. 2. Il servizio è sospeso ogni qualvolta il vento oltrepassa l'intensità massima consentita per ciascuna categoria di impianto. Nei regolamenti di esercizio può essere fissato, per esigenze speciali, un minor limite dell'intensità del vento al di sotto del quale il servizio è consentito. Il servizio è sospeso ogni qualvolta le condizioni atmosferiche sono tali da pregiudicarne la sicurezza. 3. Ogni giorno prima di iniziare il servizio ed ogni qualvolta il servizio viene ripreso a seguito di sospensione provocata da avverse condizioni atmosferiche, sono effettuate corse di prova onde accertare materialmente le buone condizioni dell'impianto.
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