Parte V

Art. 31

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

In vigore dal 8 dic 1998
1. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalità indicate nel regolamento di esercizio inerente l'impianto stesso, redatto dal direttore di esercizio, proposto dall'esercente dell'impianto ed approvato dall'Ente concedente, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. 2. Il regolamento di esercizio è redatto secondo particolari schemi tipo predisposti dalla direzione generale M.C.T.C., per i singoli tipi di impianto, tenendo conto di tutte le disposizioni riportate nel presente regolamento generale, nonché di tutte quelle prescrizioni che è necessario osservare, onde meglio garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio, nel particolare impianto cui il regolamento di esercizio si riferisce. 3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto (modalità di effettuazione del servizio, orari e manutenzione dell'impianto), i viaggiatori (obblighi, divieti, sanzioni) e l'organizzazione (persone e mezzi) per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea. 4. Il testo completo delle prescrizioni concernenti i viaggiatori è esposto al pubblico, per la sua debita conoscenza.
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