Art. 4

Cumulabilità

In vigore dal 22 ott 1998
1. Le riduzioni previste all' sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo