Art. 4
Cumulabilità
In vigore dal 22 ott 1998
1. Le riduzioni previste all' sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-4