Art. 3
R i d u z i o n i
In vigore dal 22 ott 1998
1. Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.
2. Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste dall'.
3. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione.
4. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.
5. Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entità dell'investimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-3