Art. 1
Misure unitarie
In vigore dal 22 ott 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all', comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprietà privata;
Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessità di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettutata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Emana
il seguente regolamento:
.
Misure unitarie
1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo è determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione.
2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, è determinato in lire tremila.
3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale è determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-1