Art. 6

Determinazione e riscossione degli indennizzi

In vigore dal 22 ott 1998
1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.
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