Art. 4 · Cumulabilità

Art. 4

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Cumulabilità

In vigore dal 22 ott 1998
1. Le riduzioni previste all' sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-4