Capo I
Art. 6
Formazione della graduatoria
In vigore dal 6 ott 2000
1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all', comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.
2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.
3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall' del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-01;228#art-6