Capo I

Art. 6

Formazione della graduatoria

In vigore dal 6 ott 2000
1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all', comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria. 2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova. 2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2. 3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall' del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

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Formazione della graduatoria (Art. 6 Regolamento recante modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.) — Testo vigente | Portale Normativo