Capo I

Art. 2

Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti

In vigore dal 29 lug 1998
Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti 1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola "QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell', i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di una o più disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di cui all'allegato A. 3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà. Il grado di difficoltà di ciascun quesito non è reso palese ai candidati nel corso della prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-01;228#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo