Capo I

Art. 3

Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte

In vigore dal 6 ott 2000
Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte 1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1), "Domanda di media difficoltà" (numero 2), "Domanda difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall' del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito. 3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare.

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-01;228#art-3

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Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte (Art. 3 Regolamento recante modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.) — Testo vigente | Portale Normativo