Capo I
Art. 8
Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti
In vigore dal 6 ott 2000
Commissione ministeriale
per l'archivio informatico dei quesiti
1. La commissione prevista dall'articolo 123 -q uater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall' del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.
2. La commissione... procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero totale ovvero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.
3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.
4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.
5. Presso il centro elettronico di documentazione della corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.
6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre novanta giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.
7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.
8. Per le necessità di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.
9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la tempestiva formulazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della commissione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-06-01;228#art-8