Art. 11
Nuove imprese di autotrasporto
In vigore dal 22 lug 1998
1. Le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, non ancora autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle iscritte successivamente a tale data, possono ottenere fino al 31 dicembre 2000 le speciali autorizzazioni per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate di cui all', paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 783/1977 e quelle per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani e per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico, ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature, di cui all', numeri 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, nonché le autorizzazioni per autobetoniere di cui all', comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti n. 1913/1985.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì acquisire per cessione d'azienda imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero acquisire l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione di cose per conto di terzi, ai sensi dell', comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei trasporti 27 aprile 1993, subentrando nella stessa posizione autorizzativa e con gli stessi diritti circa la possibilità di incrementare il parco veicoli dell'impresa cedente.
3. A tali imprese è fatto divieto, comunque, di chiedere la conversione di eventuali autorizzazioni speciali acquisite ai sensi del comma 1.
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