Art. 8

Autorizzazione provvisoria

In vigore dal 22 lug 1998
1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile che riceve la domanda, presentata in duplice originale, appone su ciascun esemplare di domanda il timbro dell'ufficio, la data di presentazione della domanda e il numero di protocollo attribuito alla stessa. Uno degli esemplari di domanda viene riconsegnato al richiedente mentre il secondo originale, corredato dalla documentazione, resta agli atti dell'ufficio. 2. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la copia vidimata dall'ufficio provinciale costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione provvisoria fino al rilascio di quella definitiva. In tal caso la data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo della stessa costituiscono gli estremi dell'autorizzazione da annotare sulla carta di circolazione dei veicoli di cui si chiede l'immatricolazione. 3. L'autorizzazione provvisoria è valida fino al 31 dicembre 1999 e comunque per non meno di centoventi giorni. 4. Il secondo originale della domanda viene ritirato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione definitiva attribuita all'impresa. Questa conserva la stessa data e lo stesso numero di protocollo della domanda.
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