Art. 3

Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio

In vigore dal 22 lug 1998
1. Le disposizioni dell' si applicano anche alle imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono avvalersi della facoltà di includere il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell', comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.
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