Art. 1

Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi

In vigore dal 22 lug 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: . Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. 2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualità di dipendenti, o di soci per le società di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa all'atto della domanda. 3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa risulta: a) per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale distaccato, nei casi consentiti dalla legge; b) per i soci di società di persone: dall'atto costitutivo e dal certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; c) per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa o del consorzio; d) per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli enti previdenziali.
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