Art. 2
Autorizzazione all'aumento della capacità di trasporto
In vigore dal 22 lug 1998
1. Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell', comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui all', comma 1.
2. In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della capacità di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda stessa è presentata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilità dell'impresa stessa.
4. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva calcolata con le modalità indicate all'.
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