Art. 12
Conducenti dei veicoli
In vigore dal 22 lug 1998
1. Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sè documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.
2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.
3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.
4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 1998
Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 238
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-05-22;212#art-12