Art. 5

Inadempimenti delle banche

In vigore dal 1 lug 1998
1. L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene segnalato dalla struttura di gestione con le modalità indicate dall', comma 1. L'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate provvede al recupero delle penalità e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, apposito invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci giorni successivi, nei quali la banca ha facoltà di presentare osservazioni, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni della banca, procede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti direttamente a ciascuno degli enti destinatari.
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