Art. 2
Comitato di vigilanza
In vigore dal 1 lug 1998
1. La struttura di gestione riferisce, almeno ogni tre mesi, sulla propria attività ad un apposito comitato di vigilanza, al quale partecipano:
a) due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno con funzioni di coordinatore;
b) due membri designati dal Ministro delle finanze;
c) due membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;
e) tre membri designati dalla conferenza Statoregioni.
2. Il comitato di vigilanza può chiedere in ogni momento alla struttura di gestione notizie e chiarimenti sull'attività svolta e predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di sintesi sull'andamento dell'attività di gestione da inviare ai predetti Ministri ed alla conferenza Statoregioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-05-22;183#art-2