Art. 3
Modalità di ripartizione delle somme
In vigore dal 1 lug 1998
1. La struttura di gestione, dopo aver ricevuto i flussi informativi trasmessi dalle banche delegate e dai concessionari ai sensi delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne verifica la rispondenza alle relative specifiche tecniche; verifica inoltre la quadratura contabile dei dati riguardanti le somme versate dai contribuenti con l'importo degli accrediti comunicati dai concessionari e con l'importo, comunicato in via telematica dalla Banca d'Italia in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, dei versamenti affluiti nell'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
Qualora da tale verifica emergano errori formali o squadrature contabili, la struttura di gestione comunica in via telematica gli errori riscontrati alla banca delegata o al concessionario della riscossione.
2. La struttura di gestione:
a) determina, con le modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, e limitatamente ai flussi informativi che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 1, le somme spettanti ai singoli enti destinatari dei versamenti unitari e ripartisce le somme spettanti all'I.N.P.S. per sede autonoma di produzione e quelle relative alla sezione erario dei modelli di versamento spettanti allo Stato ed alla regione siciliana per capitolo ed articolo di bilancio. Le somme relative alla sezione regioni dei modelli vengono ripartite per codiceregione;
b) trasmette quotidianamente alla Banca d'Italia, attraverso la rete nazionale interbancaria, uno o più flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi, da far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, distintamente per ciascuna delle contabilità speciali previste dal regolamento richiamato al comma 1, sulla base delle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.
3. La sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata nel comma 2, sulla base dei flussi trasmessi dalla struttura di gestione preleva, dopo averne verificata la disponibilità ed aver stampato gli ordini stessi su modelli da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, i fondi dalle apposite contabilità speciali, riversandoli agli enti destinatari e comunica alla struttura di gestione l'avvenuto trasferimento. Le quietanze di entrata riguardanti le somme da far affluire alle contabilità speciali intestate alle sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. possono essere sostituite da flussi informatici ai sensi dell'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Gli ordini di pagamento di cui al comma 3 recano la firma del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, riprodotta a stampa, in conformità alla procedura automatica concordata fra le amministrazioni interessate.
5. Qualora le somme da prelevare da ciascuna delle citate contabilità speciali superino le relative disponibilità, la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata al comma 2 non procede alla ripartizione delle somme e restituisce l'intero flusso informativo alla struttura di gestione comunicando che la ripartizione non è avvenuta; in tal caso, la struttura di gestione, eseguite le necessarie verifiche sui dati, invia entro due giorni una segnalazione telematica alle banche delegate ed ai concessionari, che sono tenuti a fornire, entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta, tutte le informazioni utili ai fini dell'individuazione delle cause che non hanno consentito la ripartizione dei fondi.
6. La struttura di gestione comunica, giornalmente e in via telematica, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui e distintamente per provincia e per regione, i dati relativi agli accertamenti lordi desunti dai modelli di versamento, nonché alle riscossioni ed ai versamenti; analoga comunicazione viene effettuata, per le entrate loro spettanti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Con uguale cadenza temporale la struttura di gestione comunica allo stesso sistema informativo i dati relativi alle agevolazioni previste dall' della legge 8 agosto 1995, n. 341, distinti per capitolo ed articolo di bilancio sul quale sono state fatte valere; all'importo di eventuali pignoramenti effettuati sulle contabilità speciali; alle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione e di sgravio usufruiti dai concessionari sui versamenti diretti, nonché ai compensi riversati o trattenuti dai medesimi concessionari per le dilazioni concesse o revocate; ai rimborsi d'imposta erogati dagli stessi concessionari ed alle eventuali rettifiche dei rimborsi dovute ad un esito negativo dei rimborsi medesimi; ai compensi trattenuti su tali rimborsi; alle compensazioni effettuate dai contribuenti fra i tributi destinati ad affluire sui singoli capitoli ed articoli di bilancio; agli eventuali saldi negativi delle sezioni INPS e regioni dei modelli di versamento distintamente per regione; ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato per ricondurre al lordo le somme incassate; all'importo globale delle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate, distintamente per provincia; al totale nazionale degli accertamenti lordi, delle riscossioni e dei versamenti; all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini dell'applicazione del presente comma la struttura di gestione opera in conformità alle modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.
7. La struttura di gestione, nella comunicazione al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato prevista dal comma 6:
a) distingue per capitolo ed articolo di bilancio cui si riferisce il credito d'imposta del contribuente i versamenti effettuati mediante prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" occorrenti ad operare le regolazioni conseguenti alle compensazioni interne alla sezione erario dei modelli di versamento e quelle afferenti i rimborsi da conto fiscale;
b) evidenzia l'importo globale dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" occorrenti per effettuare le regolazioni contabili relative alle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate;
c) per le somme devolute alla regione siciliana, evidenzia, distintamente per capitolo ed articolo, le entrate accertate, per l'effettuazione della regolazione contabile da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. Le comunicazioni effettuate dalla struttura di gestione ai sensi dei commi 6 e 7 potranno essere integrate di ulteriori dati in relazione a specifiche esigenze contabili o gestionali.
9. La struttura di gestione comunica alla Banca d'Italia, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui, distintamente per provincia e regione, i dati relativi ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato.
10. I dati relativi alle avvenute regolazioni contabili connesse ai minori versamenti dovuti all'utilizzazione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalità indicate dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.
11. Il titolare delle contabilità speciali disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, produce alla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze i rendiconti delle stesse contabilità speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con le modalità stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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