Art. 4
S a n z i o n i
In vigore dal 1 lug 1998
1. La struttura di gestione, qualora rilevi le violazioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le segnala mensilmente ed in via telematica alla competente direzione regionale delle entrate, evidenziando l'importo delle sanzioni e degli eventuali interessi di spettanza di ciascun ente destinatario dei versamenti unitari, calcolati in proporzione agli importi dovuti e non versati. La direzione regionale delle entrate trasmette la segnalazione, sempre in via telematica, agli uffici delle entrate, che contestano le violazioni ed applicano le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubb|ica 28 gennaio 1988, n. 43; fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la violazione è contestata ed applicata dalla stessa direzione regionale delle entrate.
2. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, da parte del concessionario, delle somme riscosse direttamente o mediante delega alle banche, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate applica le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate dai concessionari all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti a ciascuno degli enti destinatari.
Storico versioni
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