Art. 1
Individuazione e compiti della struttura di gestione
In vigore dal 1 lug 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e de1 lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalità di attribuzione di tali somme;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attività produttive e di finanza locale;
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante norme sulla regolazione contabile conseguente alla fruizione delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;
Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Considerata l'opportunità di provvedere all'emanazione di un unico decreto per dare attuazione al citato articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241;
Sentito il parere espresso ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;
Considerato che le osservazioni della predetta commissione in merito all', comma 2, lettera f), sono state accolte solo relativamente alla menzione del centro informativo del dipartimento delle entrate, mentre si è ritenuto di dover mantenere, sia pur modificata e nonostante le previsioni del successivo , la disposizione contenuta nella stessa lettera f), in quanto nell', comma 2, è contenuta un'elencazione sommaria dei compiti della struttura di gestione, più approfonditamente specificati negli articoli seguenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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Individuazione e compiti della struttura di gestione
1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a:
a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;
b) verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;
c) verificare quotidianamente la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale dalle banche delegate e dai concessionari;
d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti;
e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'INPS e quelli della sezione INPS sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate;
f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalità e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonché quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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