Capo III
Art. 8
In vigore dal 29 dic 1998
1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno.
2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente , comma 3, quelle del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza.
5. Alle sedute della Commissione aventi all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione dei programmi di attività dei gruppi o istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti e i componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti gruppi o istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.
6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
Storico versioni
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