Capo III

Art. 7

In vigore dal 29 dic 1998
1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l'esame di questioni interdisciplinari. 2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità. Le proposte formulate dalle sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all'approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria. 3. Qualora si ravvisi l'urgenza di convocare la Commissione per l'esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate. 4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del C.N.R., individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n. 37, dell'Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonché di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di protezione civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze. 5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere. 6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.protezione.civile:decreto:1998-05-18;429#art-7

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