Capo II
Art. 5
In vigore dal 29 dic 1998
1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il comitato dei presidenti di sezione, composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
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