Capo II

Art. 3

In vigore dal 29 dic 1998
1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione I - rischio sismico; sezione II - rischio nucleare; sezione III - rischio vulcanico; sezione IV - rischio idrogeologico; sezione V - rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - rischio trasporti; sezione VII - aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica; b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in seduta plenaria. 2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonché tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato. 3. La sezione VIII, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonché di ogni altro organismo con finalità di protezione civile.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.protezione.civile:decreto:1998-05-18;429#art-3

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