Capo IV
Art. 9
In vigore dal 29 dic 1998
1. I componenti della Commissione svolgono l'attività di istituto senza compensi.
2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.
3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.protezione.civile:decreto:1998-05-18;429#art-9