Art. 7
In vigore dal 6 giu 2001
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981 citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 aprile 1998
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro per le politiche agricole
Pinto
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 23
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-27;264#art-7