Art. 5
In vigore dal 6 giu 2001
1. Alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità delle paste alimentari speciali, secche e fresche, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, contenenti ovoprodotti non possono riportare la denominazione di vendita prevista dall'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, qualora gli ovoprodotti siano stati impiegati nel ripieno ma non nell'impasto delle medesime.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-27;264#art-5