Art. 6

In vigore dal 6 giu 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari speciali, secche e fresche, legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-27;264#art-6

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