Art. 4

In vigore dal 6 giu 2001
1. Le paste alimentari speciali fresche destinate ad essere vendute allo stato sfuso devono essere contenute, durante la fase del trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita, in imballaggi che assicurino una adeguata protezione da agenti esterni. 2. Le paste alimentari speciali fresche sono soggette nelle fasi di trasporto, di deposito e di esposizione per la vendita al rispetto delle modalità di conservazione per i prodotti alimentari deperibili prescritte dalla normativa vigente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-27;264#art-4

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