Art. 2
In vigore dal 6 giu 2001
1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, è consentito impiegare nel ripieno:
a) carni di tutte le specie animali commestibili;
b) latte alimentare e prodotti lattierocaseari;
c) prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente chiusi o sterilizzati;
d) ovoprodotti;
e) oli e grassi alimentari;
f) farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento, pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri;
g) verdure e prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
h) funghi eduli, tartufi;
i) condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari;
l) aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-27;264#art-2