Art. 8
In vigore dal 18 ago 1998
1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti , sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1,5.
2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualità, sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresì, conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo.
3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 marzo 1998
Il Ministro delle finanze Visco
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 62
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-03-02;258#art-8