Art. 1

In vigore dal 18 ago 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede: che "con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive"; che "gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, nè ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692."; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990 con il quale, in attuazione del citato articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stati rideterminati i canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato; Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all', comma 2, estende l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, al patrimonio indisponibile; Richiamata la decisione n. 34 del 24 marzo 1993 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza n. 9685 del 1 novembre 1994, che ha annullato il suddetto decreto ministeriale 20 luglio 1990 per vizio di procedimento non risultando acquisito il parere del Consiglio di Stato nè disposta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Richiamata la sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1001/94 del 5 dicembre 1994, che ha annullato l' del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990 per conflitto con l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, nella parte in cui riconduce anche le tariffe dei canoni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi alla generalità delle concessioni minerarie senza tenere conto della peculiarità del settore; Ravvisata l'opportunità di adottare criteri per aumenti differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei beni di proprietà dello Stato, che del tempo a decorrere dal quale le stesse hanno avuto inizio; Considerato che, a seguito del suddetto annullamento, è necessario procedere alla sanatoria del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990; Ritenuto, altresì, di dover modificare l' del predetto decreto ministeriale 20 luglio 1990, a seguito dell'annullamento dell'articolo medesimo, da parte del T.A.R. del Lazio, con la citata sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la richiamata decisione n. 1001 del 5 dicembre 1994, in ordine alla rivalutazione dei canoni per permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni per idrocarburi liquidi e gassosi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 1169/96 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997 nonché il parere n. 50/97 reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati: a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua; c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale. 2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue. 3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere almeno la metà di un'annualità del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.
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Art. 1 Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo