Art. 3
In vigore dal 18 ago 1998
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati:
a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;
b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;
c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;
d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.
2. L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-03-02;258#art-3