Art. 3

In vigore dal 18 ago 1998
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati: a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro; b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro; c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro; d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro. 2. L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-03-02;258#art-3

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