Art. 4
In vigore dal 18 ago 1998
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di suprficie in terraferma; a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono, altresì, sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria in mare e per i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 60 per ogni ettaro o frazione di ettaro, nonché i canoni annui dovuti per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro.
2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-03-02;258#art-4