Art. 4

In vigore dal 18 ago 1998
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di suprficie in terraferma; a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono, altresì, sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria in mare e per i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 60 per ogni ettaro o frazione di ettaro, nonché i canoni annui dovuti per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro. 2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-03-02;258#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo