Art. 5

In vigore dal 18 ago 1998
1. Per le utilizzazioni di terreni del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a scopo agricolo, silvopastorale e sfalcio d'erba, restano invariati i criteri di determinazione dei canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia di affitto dei fondi rustici.
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