Art. 2
Funzioni del presidente
In vigore dal 28 feb 1998
1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-02-03;21#art-2