Art. 2 · Funzioni del presidente

Art. 2

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Funzioni del presidente

In vigore dal 28 feb 1998
1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
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