Art. 4

Svolgimento delle sedute

In vigore dal 28 feb 1998
1. Per la validità delle sedute del CUN è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 2. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
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