Art. 3

Sessioni del Consiglio

In vigore dal 28 feb 1998
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro o per iniziativa del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.
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