Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 28 feb 1998
1. Per l'espressione dei pareri da parte del CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo i casi in cui il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non preveda termini più brevi in relazione alla definizione dei procedimenti amministrativi.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento il CUN può dotarsi di ulteriori norme interne approvate con la maggioranza di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 1998
Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-02-03;21#art-7