Art. 7

In vigore dal 4 gen 1998
1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: Ronchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1997-11-20;436#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo