Art. 7
In vigore dal 4 gen 1998
1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 1997
Il Ministro: Ronchi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
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