Art. 6

In vigore dal 4 gen 1998
1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalità di cui agli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dall' della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.
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