Art. 4

In vigore dal 4 gen 1998
1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunità del Parco è adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1997-11-20;436#art-4

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