Art. 3
In vigore dal 4 gen 1998
1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunità del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui all' della legge medesima e previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, nonché della provincia di Torino, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1997-11-20;436#art-3